1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
b) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione della presente legge»;
c) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;
d) al comma 3 dell'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;
e) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;»;
f) alla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».